Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Reati tributari - Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario - Estinzione mediante rateizzazione - Termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Facoltà del giudice di prorogare tale termine per oltre tre mesi, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede - qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione - un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L'intervento richiesto - nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 158/2015
Reati e pene - Reati tributari - Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Possibilità di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) solo se ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti tributari relativi ai medesimi delitti - Denunciata disparità di trattamento tra imputati e violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. ( Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015 ) .
Riguarda ancheart. 2 d.l. 138/2011
Reati e pene - Reati tributari - Non punibilità per pagamento dell'intero debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado - Termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento della parte residua del debito rateizzato - Possibilità per il giudice di concedere in determinati casi un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza e lesione del diritto di difesa - Indeterminatezza e ambiguità del petitum, nonché mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per indeterminatezza e ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016 e ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015, sulla inammissibilità per indeterminatezza ed ambiguità del petitum; sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanze n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015, sulla inammissibilità per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa ) .
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 158/2015
Processo penale - Accesso al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta, c.d. patteggiamento) - Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal decreto legislativo censurato - Possibilità subordinata all'estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - Asserita disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche - Asserita lesione del diritto di difesa dell'imputato impossidente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2- bis , del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. m ), del d. l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 148 del 2011], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per i delitti in materia tributaria sanzionati nel medesimo decreto, le parti possano chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti. Nel caso in esame, la negazione legislativa di tale rito alternativo non vulnera il nucleo del diritto di difesa, giacché la facoltà di chiedere l'applicazione della pena, peraltro esclusa per un largo numero di reati, non può essere considerata condicio sine qua non per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato. Inoltre, l'onere patrimoniale imposto risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dallo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi. - Per l'affermazione che la discrezionalità legislativa in materia di limitazioni di accesso al rito alternativo può essere sindacata soltanto laddove trasmodi nella manifesta irragionevolezza e nell'arbitrio, v. la citata ordinanza n. 455/2006. - Per l'esclusione che la circostanza attenuante comune del risarcimento del danno violi la Costituzione, v. le citate sentenze nn. 49/1975 e 111/1964. - Per l'affermazione che una norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini è costituzionalmente illegittima laddove comprometta l'esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce a tutti paritariamente, v. le citate sentenze nn. 21/1961 e 67/1960. - Per l'affermazione che il generale interesse pubblico all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato giustifica le disparità di trattamento di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod pen., v. la citata sentenza n. 111/1964. - Per l'affermazione che la facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una modalità tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, v. le citate sentenze nn. 273/2014, 237/2012, 333/2009, 219/2004 e 148/2004. - Sulla legittimità costituzionale delle esclusioni dall'accesso al patteggiamento, v. la citata sentenza n. 135/1995 e le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005.
sentenza 95/2015massima n. 38388 Riguarda ancheart. 2 d.l. 138/2011
Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che, per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, le parti possono accedere al "patteggiamento" solo qualora ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi - Ius superveniens - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2- bis , del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. m , del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 Cost., in quanto stabilisce che, per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al medesimo decreto, le parti possono accedere al patteggiamento solo ove ricorra l'attenuante prevista dai precedenti commi 1 e 2, e cioè solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti (comprensivi delle sanzioni amministrative, ancorché non applicabili all'imputato in forza del principio di specialità) siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015 ha apportato un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo. In particolare, la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento, trasferita nel comma 2 del nuovo art. 13- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non è identica a quella sottoposta a scrutinio, così come non lo è la disciplina, da essa richiamata, della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno. Le due discipline - vecchia e nuova - differiscono tra loro per un insieme di particolari, sicché spetta al giudice a quo verificare, con una nuova valutazione alla luce del mutato quadro normativo, se, e in quale misura, lo ius superveniens incida sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 138/2011
Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - Circostanza attenuante collegata al pagamento del debito tributario - Applicabilità nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al pagamento rateale del debito - Mancata previsione - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. A quanto è dato capire dalla scarna motivazione dell'ordinanza, la questione è sollevata con riferimento alla inapplicabilità della speciale circostanza attenuante prevista dalla norma censurata nella ipotesi in cui l'imputato, al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancora non abbia provveduto all'integrale pagamento dei tributi da lui dovuti in quanto la relativa somma, determinata dall'Agenzia delle Entrate, è stata oggetto di rateizzazione. Tuttavia, il rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, omette del tutto sia di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame - trascurando, persino, di riferire quale sia l'imputazione contestata all'imputato nel giudizio a quo - sia di illustrare, al di là della mera enunciazione della proposizione normativa che si ritiene viziata, le ragioni in forza delle quali questa entrerebbe in conflitto con gli evocati parametri costituzionali. Siffatte manchevolezze impediscono in radice l'esame da parte di questa Corte sia della rilevanza della questione nel giudizio a quo che del contenuto delle doglianze del rimettente. Né può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della ammissibilità della presente questione, all'avvenuto deposito - singolarmente eseguito dopo la dichiarazione di sospensione del procedimento penale a quo - di atti da parte della difesa dell'imputato volti ad "enunciare" la questione, atteso che il contenuto di tali atti non è stato in alcun modo fatto proprio dal rimettente, sicché, in ossequio al consolidato principio dell'autosufficienza della ordinanza di rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le evidenti lacune presenti nell'ordinanza stessa.