Art. 19 — Marchio gia' registrato all'estero
Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovra' unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva