Art. 34Mandato

La nomina del mandatario puo' essere fatta ai sensi dell'articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresi' la nomina puo' essere fatta con un separato atto che puo' consistere in una procura notarile o in una lettera d'incarico. La lettera d'incarico puo' essere generale o specifica e quest'ultima puo' essere singola o multipla; la lettera d'incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera d'incarico generale o multipla e' stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d'incarico. Il deposito della lettera d'incarico deve essere accompagnato dall'attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto. Le lettere d'incarico generale sono riunite in un'apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art34 · fonte su Normattiva