Art. 43 — Pubblicazioni
I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei titoli di proprieta' industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:
- a)il ritiro di domande, gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
- b)le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;
- c)le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni gia' pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
- d)i rifiuti definitivi. La pubblicazione del Bollettino puo' essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino puo' essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva