Art. 43Pubblicazioni

I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei titoli di proprieta' industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:

  • a)il ritiro di domande, gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
  • b)le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;
  • c)le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni gia' pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
  • d)i rifiuti definitivi. La pubblicazione del Bollettino puo' essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino puo' essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.

Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art43 · fonte su Normattiva