Art. 63-decies — Decisione
L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale. La decisione e' comunicata alle parti del procedimento. Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.
Testo vigente dal 29 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva