Art. 111Segnale di fine del diritto di precedenza

1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorita' che la strada non gode piu' del diritto di precedenza. Esso puo' essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44). 2. Il segnale puo' essere ripetuto piu' volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza. 3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta. 4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art111 · fonte su Normattiva