Art. 142Strisce di raccordo

1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie. 2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui cio' risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429). 3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura. 4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art142 · fonte su Normattiva