Art. 154Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o ((sporgenti al massimo 3 cm)). 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere ((realizzate)) con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' ((, durata e antiscivolosita')) a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art154 · fonte su Normattiva