Art. 155 — Segnali orizzontali vietati
1. Nessun altro segno non rimovibile e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva