Art. 157 — Segnali luminosi di indicazione
1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purche' colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformita' di illuminazione e non producano abbagliamento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva