Art. 161 — Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o piu' luci con i seguenti simboli:
- a)barra bianca orizzontale su fondo nero;
- b)triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;
- c)barra bianca verticale su fondo nero;
- d)barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
- e)barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 2. La disposizione delle luci e' verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1. 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
- a)barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
- b)triangolo giallo;
- c)barra bianca orizzontale. 4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva