Art. 181Segnali manuali degli agenti del traffico

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta. 2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:

  • a)l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa e' diretta;
  • b)l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art181 · fonte su Normattiva