Art. 190

(Visibilita' ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa) 1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art190 · fonte su Normattiva