Art. 246

(Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale) 1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del ((presente)) regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresi' i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione ((al punto F, lettera g),)) dell'appendice V al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) puo' stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art246 · fonte su Normattiva