Art. 257Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti puo', in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art257 · fonte su Normattiva