Art. 263

(Art. 100 Cod. Str.) (Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore) 1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:

  • a)nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
  • b)in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art263 · fonte su Normattiva