Art. 267Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art267 · fonte su Normattiva