Art. 269Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole. 2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilita', nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art269 · fonte su Normattiva