Art. 278 — Dispositivo di sterzo delle macchine agricole
1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva