Art. 292

(Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti) 1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:

  • a)gli aratri;
  • b)le seminatrici;
  • c)gli erpici. 2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art292 · fonte su Normattiva