Art. 293

(Carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica delle macchine agricole) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

  • a)estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
  • b)generalita' del proprietario;
  • c)numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
  • d)numero del telaio del veicolo;
  • e)caratteristiche tecniche del veicolo. 2. Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
  • a)numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
  • b)numero del telaio del veicolo;
  • c)caratteristiche tecniche del veicolo. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' esecutive delle presenti norme.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art293 · fonte su Normattiva