Art. 334Contrassegno per le esercitazioni di guida

1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3. 2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art334 · fonte su Normattiva