Art. 343Limitazioni temporanee di velocita'

1. In prossimita' di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocita' per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali. 2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, puo' prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocita' mediante i prescritti segnali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art343 · fonte su Normattiva