Art. 353Fermata e sosta dei veicoli

1. Non e' consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando cio' possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione. 2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto piu' basso del cambio di velocita'. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote. 3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art353 · fonte su Normattiva