Art. 367 — Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva