Art. 374Soccorso stradale e rimozione

1. L'attivita' di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art374 · fonte su Normattiva