Art. 392Versamenti all'Ufficio del registro

1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio. 2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art392 · fonte su Normattiva