Art. 130Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformita' dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria. Nella garanzia globale di esecuzione e' indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione e' regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 e' verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art130 · fonte su Normattiva