Art. 132Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Il garante assume l'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall'articolo 135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art132 · fonte su Normattiva