Art. 200Conto finale dei lavori (art. 173, d.P.R. n. 554/1999)

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[1]Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalita' previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

  • a)i verbali di consegna dei lavori;
  • b)gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
  • c)le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  • d)gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  • e)gli ordini di servizio impartiti;
  • f)la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonche' una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  • g)i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  • h)gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
  • i)i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  • l)le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
  • m)gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita', sommario del registro di contabilita');
  • n)tutto cio' che puo' interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art200 · fonte su Normattiva