Art. 283 — Selezione delle offerte
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 7 luglio 2012. Leggi il testo vigente →
In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonche' con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attivita' di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonche' dell'articolo 69 del codice. In una o piu' sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara da' lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da' lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo piu' basso, l'autorita' che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284. Si applica l'articolo 117.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 7 luglio 2012 · versione 0 su Normattiva