Art. 284 — Offerte anomale
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Si applica l'articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.
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