Art. 301 — Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
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Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attivita' e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita' dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attivita' allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonche' tutte le attivita' che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva