Art. 346 — Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione. (art. 227, d.P.R. n. 554/1999)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il responsabile del procedimento puo' essere coadiuvato da un tecnico di supporto anche locale. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per piu' interventi da eseguirsi in aree limitrofe. I lavori di modesta entita' e complessita', o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata professionalita' e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva