Art. 154 — Graduatoria dei lavoratori da iscrivere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994. Leggi il testo vigente →
Il consiglio o la commissione del lavoro portuale forma la graduatoria, valutando i titoli sulla base dei criteri di massima predisposti dal ministro per la marina mercantile. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la graduatoria e ne ordina la pubblicazione nell'albo dell'ufficio di porto. Contro la graduatoria e' ammesso entro trenta giorni dalla pubblicazione ricorso al capo del compartimento. Il capo del compartimento decide su tali ricorsi e in base alle decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria. Coloro che secondo la graduatoria sono compresi nel numero dei posti da coprire vengono iscritti nei registri dei lavoratori portuali.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva