Art. 173 — Consoli e vice-consoli
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Il console e' preposto alla compagnia e puo' essere coadiuvato da uno o piu' vice consoli. Il console ed i vice-consoli sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali o tra estranei. Non puo' essere nominato console o vice-console e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi non sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 3. 4 e 5 dell'articolo 152 e chi abba raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione per vecchiaia. Il console ed i vice-consoli sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto, cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150, che facciano parte della compagnia o della sezione. Le elezioni sono valide solo se abbiano partecipato alla votazione almeno i tre quarti dei lavoratori facenti parte della compagnia o della sezione. Sono eletti coloro che abbiano ottenuto i suffragi della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio, entro il termine massimo di sette giorni, tra un numero di candidati doppio di quello delle persone da eleggere. Vengono ammessi al ballottaggio coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti, nei confronti delle persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono preferiti coloro che siano iscritti nei registri stessi e, tra questi, coloro che abbiano maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione sono prescelti i piu' anziani di eta'. Nel caso di parita' di Voti tra persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono prescritti piu' anziani di eta'. Nella votazione di ballottaggio e' eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti vengono seguiti i criteri di cui ai due precedenti comuni. L'elezione di persona estranea ai registri dei lavoratori portuali e' convalidata dal direttore marittimo, che accerta negli eletti il possesso dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di ineleggibilita'. Il capo del compartimento da' notizia delle nomine mediante avviso pubblicato nei foglio degli annunzi legali della provincia.18a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni."
Testo vigente dal 19 dicembre 1986 al 28 agosto 1994 · versione 20 su Normattiva