Art. 176 — Durata in carica del console e dei vice-consoli
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Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio e possono essere rieletti. Il console ed i vice-consoli decadono dalla carica per le cause previste dall'art. 173.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva