Art. 188 — Regolamenti interni delle compagnie
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Ogni compagnia deve avere un regolamento interno. Esso e' compilato dal console, assistito dai vice-consoli, dai consiglieri e dai revisori, ed e' approvato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il regolamento interno determina:
- 1)l'indennita' assegnata al console e ai vice-consoli e le mansioni di questi ultimi;
- 2)l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione;
- 3)i libri e le scritture contabili che la compagnia deve tenere e le norme per la loro tenuta;
- 4)l'organizzazione del lavoro, l'uso dei mezzi meccanici in proprieta', in locazione o in concessione alla compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro;
- 5)le modalita' per la riscossione e la ripartizione dei proventi del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi;
- 6)la destinazione degli utili, previa detrazione della riserva prevista nell'articolo 185. Le disposizioni del regolamento interno, relative agli impiegati amministrativi ed al personale di servizio, devono essere affisse nell'albo della compagnia.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva