Art. 191 — Gruppi portuali
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Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessita', sono costituite in gruppi, secondo le modalita' determinate dal ministero della marina mercantile. Il capo del gruppo viene eletto dai componenti il gruppo stesso; egli deve partecipare al lavoro portuale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva