Art. 209-bisOperativita' in piu' porti o approdi

1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorita' marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra piu' societa' cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di societa' cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi. 2. Nel caso di societa' cooperativa operante in piu' porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la societa' cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la societa' cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potesta' disciplinare ai sensi del codice della navigazione.

Testo vigente dal 20 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art209bis · fonte su Normattiva