Art. 21 — Registri delle concessioni
Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e' riportato sugli atti e sulle licenze. Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva