Art. 217 — Libretto di ricognizione
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva