Art. 285 — Avviso
Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
- a)il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
- b)i documenti prescritti;
- c)il programma degli esami;
- d)ogni altra opportuna indicazione. Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva