Art. 287Inizio degli esami

Prima dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate. Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente. All'ora stabilita per ciascuna piova, il presidente della, commissione fa procedere all'appello nominativo dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fatta constatare l'integrita' della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art287 · fonte su Normattiva