Art. 289 — Votazione
Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 106 — Prove di esame
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attivita' ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti…
Art. 710 — Procedimento di votazione. Processo verbale
Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa. Per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di…
Art. 341 — Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale
… stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti. 3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una…
Art. 659 — Votazioni finali
… espresso in trentesimi e frazione millesimale, e' determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame…
Art. 13
… . 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non…
Art. 74 — Concorso per esami
Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art289 · fonte su Normattiva