Art. 301 — Annotazioni delle abilitazioni successive
Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli e' in possesso l'autorita' marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva