Art. 379Vidimazione del giornale nautico

L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilita' del giornale stesso. La vidimazione e' apposta sul giornale generale di contabilita', su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonche' sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art379 · fonte su Normattiva