Art. 393Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare

Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare:

  • a)i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
  • b)gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
  • c)il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
  • d)il libretto di navigazione e gli altri documenti;
  • e)un estratto del giornale generale e di contabilita'. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art393 · fonte su Normattiva