Art. 402Abilitazione al comando di navi a vela

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213 del codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico; i proprietari di navi di stazza, lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta devono sostenere con esito favorevole un esame teorico-pratico. L'esame e' sostenuto presso l'ufficio di circondario nel quale la nave e' iscritta, avanti a una commissione composta dal capo del circondario, presidente, da un capitano o da un aspirante capitano di lungo corso e da un rappresentante della Federazione italiana della vela.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art402 · fonte su Normattiva