Art. 470Commissioni costituite all'estero

Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:

  • 1)un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
  • 2)un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina. In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri. Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art470 · fonte su Normattiva