Art. 470 — Commissioni costituite all'estero
Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:
- 1)un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
- 2)un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina. In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri. Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva